ECMO PER LA VITA – ONLUS
IL NOSTRO STATUTO
Titolo 1 – Costituzione, denominazione, sede
Art. 1
E’ costituita l’Associazione denominata: “ECMO per la vita Onlus” con sede in Bergamo.
L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non discrimina sesso, non discrimina il colore della pelle ed opera nel pieno rispetto della persona umana.
E’ obbligatoria, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Art. 2
L’Associazione ha sede in Piazza OMS n. 1, 24127 Bergamo.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici purché sempre nel territorio del Comune di Bergamo.
L’Assemblea degli Associati potrà istituire sezioni distaccate in Italia e all’estero.
L’Associazione potrà richiedere il riconoscimento della Pubblica Autorità.
Art. 3
L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea degli Associati con le maggioranze previste dall’art. 21 del Cod. Civ.
Art. 4
L’organizzazione è costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e segg. del D.Lgs. n. 460/97, che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al dettato della Legge Regionale della Lombardia n°1 del 14/02/2008. L’Associazione è parte attiva nel sistema del terzo settore italiano rispettandone totalmente la normativa.
I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’organizzazione stessa.
Titolo 2 – Scopi e oggetto
Art. 5
L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita con finalità esclusivamente di solidarietà sociale; gli Associati prestano la loro attività gratuitamente.
L’Associazione ha lo scopo dell’applicazione, della divulgazione e della sensibilizzazione del trattamento extracorporeo (Extra Corporeal Membran Oxygenation) che consiste nel sostenere la funzione respiratoria e/o quella cardiocircolatoria dando modo al clinico di mettere in atto terapie atte a risolvere le cause scatenanti della malattia.
L’avanzamento della tecnologia e la migliore conoscenza della metodica ne hanno permesso un più ampio utilizzo in situazioni sempre più diverse, quali, ad esempio, l’arresto cardiaco, l’insufficienza respiratoria, lo shock cardiogeno, il sostegno delle funzioni vitali nel periodo post-operatorio.
Art. 6
L’Associazione svolgerà le seguenti attività istituzionali:
- Fornire un supporto “morale” ai pazienti e ai familiari che si trovano a dover gestire un percorso complesso come quello di utilizzo dell’ECMO (avendola vissuta in prima persona).
- Fornire un aiuto ai familiari dei pazienti provenienti da lontano (ricordiamo che ECMO è un trattamento fatto in emergenza) dando informazioni su eventuali alloggi e modalità di spostamento da/verso la struttura in cui il paziente si trova.
- Fornire una “guida familiare” per i parenti dei pazienti in trattamento ECMO con lo scopo di informare in maniera semplice su cosa è ECMO e a cosa serve.
- Promuovere iniziative volte a migliorare la cura ed i soccorsi alle persone con problemi cardiaci presso gli ospedali ed i territori nei quali l’Associazione opera.
- Promuovere iniziative volte a risolvere i problemi e a soddisfare le esigenze dei pazienti sia in ipotesi di sottoposizione a terapia intensiva e rianimazione cardiopolmonare che nella fase di post degenza specialistica.
- Promuovere iniziative volte a risolvere i problemi e soddisfare le esigenze dei pazienti lungo degenti con problemi cardiaci, che potrebbero riguardare anche la fornitura di ausilii fisioterapici.
- Istituzione di borse di studio sia nelle discipline mediche attinenti al mondo del cuore/polmone per la diffusione di ECMO come macchina “salva vita” che nelle discipline bio-ingegneristiche per il miglioramento e lo sviluppo della tecnologia ECMO. Nello specifico, saranno erogati fondi a favore di laureati/laureandi con oggettive difficoltà economiche o come finanziamenti di specifici progetti di Enti senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 460/1997.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fra cui:
- Sensibilizzazione della popolazione (mediante volantini e stampe) sull’esistenza di questo macchinario che può, in caso di necessità, supportare, in parte o totalmente, la funzione cardiaca e quella polmonare.
- Ricerca su tutto il territorio nazionale di Associati che, a loro volta, sostengano la diffusione di ECMO, al fine di creare una rete nazionale che garantisca a tutti i soggetti cardiopatici soccorsi “salva vita”.
- Partecipazione da parte degli Associati a convegni medici e specialistici, portando la propria esperienza di pazienti e/o parenti di pazienti lungodegenti sottoposti ad ECMO, allo scopo di realizzare la c.d. “medicina narrata” finalizzata al miglioramento delle competenze dei professionisti nell’uso degli strumenti medicali e ad una migliore gestione dei rapporti tra medico/perfusionista e paziente lungodegente.
- Promozione della propria attività attraverso l’organizzazione di convegni con l’obiettivo di diffondere nella collettività la cultura della rianimazione cardiopolmonare e, nello specifico, la conoscenza di ECMO (Extra Corporeal Membran Oxygenation) in caso di arresto cardiaco, insufficienza respiratoria, shock cardiogeno e per il sostegno delle funzioni vitali nel periodo post operatorio.
- Raccolte di fondi finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.
Art. 7
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione sull’operato dell’esercizio appena concluso.
Il bilancio deve essere depositato sul sito dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni antecedenti l’Assemblea per consentirne la consultazione da parte di tutti gli Associati.
Titolo 3 – Associati e loro categorie
Art. 8
Gli Associati accettano il presente Statuto, ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà.
Gli Associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Associato ordinario: versa la quota associativa annuale nell’ammontare che sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo;
- Associato sostenitore: versa la quota associativa annuale nell’ammontare che sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo; la quota versata dall’Associato sostenitore sarà più elevata rispetto a quella versata dall’Associato ordinario.
La quota associativa dovrà essere versata entro il 28 febbraio di ogni anno per i rinnovi ed entro il 31 dicembre di ogni anno per le nuove affiliazioni. La quota associativa deve rispettare le norme previste dallo Statuto. Viene, in ogni caso, espressamente escluso il carattere temporaneo della partecipazione alla vita associativa.
Art. 9
Tutti gli Associati possono partecipare all’Assemblea, convocata, almeno una volta all’anno, dal Consiglio Direttivo ed hanno pari diritto di voto.
Tutti gli Associati possono essere eletti alle cariche sociali.
Ciascun Associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale tra le categorie aderenti, per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina dell’organo direttivo dell’Associazione.
Art. 10
La decadenza della qualità di Associato avviene:
- per recesso, da esercitarsi da parte dell’Associato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e con effetto allo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio;
- per decesso dell’Associato;
- per il mancato pagamento della quota associativa;
- per dichiarazione di esclusione, deliberata dall’Assemblea degli Associati, per gravi motivi, tra i quali: comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o causare inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
L’Associato uscente non potrà chiedere la restituzione della quota versata, neanche parziale, in ragione del tempo trascorso. La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.
Titolo 4 – Organi dell’Associazione
Art. 11
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri, compreso tra tre ed undici, eletti dall’Assemblea degli Associati e rimane in carica tre anni. Ogni Associato amministratore presta la propria attività gratuitamente. La carica di Associato amministratore potrà essere rinnovata.
Possono far parte del Consiglio Direttivo solo Associati.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo nomina, all’interno dei consiglieri eletti, il Presidente. Il Presidente rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto, unitamente ad un numero di Vicepresidenti, anch’essi scelti tra i consiglieri, su indicazione del Presidente eletto. Il Presidente ed il suo Vice nominano un Segretario che, in particolare, si curerà delle convocazioni, compilerà verbali che riporterà nel libro verbali sia dell’Assemblea degli Associati che del Consiglio Direttivo, e terrà, inoltre, qualora non sia la stessa persona, rapporti con il commercialista per la formazione dei bilanci.
Art. 13
Il Comitato Scientifico è costituito da un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo per le sue riconosciute competenze specialistiche. Al Direttore Scientifico spetta proporre i nomi di esperti in tematiche scientifiche che, per la loro comprovata esperienza e competenza, possano aiutare a indirizzare l’Associazione nel perseguimento dei suoi scopi; spetta al Consiglio Direttivo la loro nomina.
Tutti i membri del Comitato Scientifico restano in carica per 2 anni.
Il Comitato Scientifico viene regolarmente informato sull’attività dell’Associazione e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico potrà riunirsi anche in teleconferenza o utilizzando i mezzi di comunicazione diversi che saranno giudicati opportuni e adeguati dagli stessi membri del Consiglio Direttivo.
Il Direttore ed i membri del Comitato Scientifico possono essere revocati su indicazione del Consiglio Direttivo che si riunisce ad hoc e delibera all’unanimità; la delibera è insindacabile.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza.
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio o il rendiconto annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi del successivo articolo 17.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta a semestre o quando almeno la maggioranza dei suoi membri lo richiedano.
Il Consiglio Direttivo potrà stendere un regolamento, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, che sarà integrativo del presente statuto e vincolante per gli Associati.
Il Consiglio Direttivo può stabilire anche nuove categorie di Associati determinando diritti, doveri e criteri di ammissione.
Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere apposito verbale delle assemblee degli Associati con chiara indicazione delle deliberazioni assunte.
Su altro libro denominato “Verbali del Consiglio Direttivo”, potranno essere trascritte le deliberazioni prese nelle riunioni del Consiglio Direttivo stesso.
Ove il Consiglio Direttivo preveda nuove categorie di Associati, la delibera deve essere ratificata dall’Assemblea.
Art. 16
Al Presidente spettano i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, mentre i poteri di straordinaria amministrazione spettano al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed esegue le delibere del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento potrà essere sostituito dal Vicepresidente.
Durante le votazioni, sia nell’Assemblea degli Associati che nel Consiglio Direttivo, qualora ci fosse una situazione di parità, il voto del Presidente avrà doppia valenza.
Art. 17
L’Assemblea degli Associati si riunisce ordinariamente una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per approvare il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo e per tutto ciò che il Consiglio Direttivo vorrà mettere all’ordine del giorno.
L’Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta un decimo degli Associati regolarmente iscritti.
Art. 18
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.
Essendo i centri ECMO dislocati su varie regioni del territorio nazionale e potendo, pertanto, gli Associati avere residenza nelle più svariate città, l’Associato impossibilitato a partecipare all’Assemblea potrà farsi rappresentare da altro Associato con delega scritta. Ciascun Associato delegato non potrà rappresentare più di tre soci.
Le decisioni saranno adottate a scrutinio palese.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni dovranno essere prese con la maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato inviata a mezzo e-mail indirizzata ai singoli Associati almeno venti giorni prima della adunanza oppure mediante affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sempre almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Sono compiti dell’Assemblea:
in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dall’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell’Associazione;
- deliberare sull’espulsione dei soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Art. 19
L’Assemblea viene presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da un membro del Consiglio stesso, o da soggetto nominato dall’Assemblea e può essere riunita utilizzando anche mezzi telematici.
Per mezzo telematico si intende un meeting online che consente ad ogni Associato, impossibilitato ad essere fisicamente presente in Assemblea, di seguire l’Assemblea stessa. L’accesso a tale servizio non è libero, ma solo su invito. L’Associato che segue l’Assemblea mediante il mezzo telematico può ascoltare tutto quello che accade e, in caso lo desideri, può chiedere l’intervento e conversare con il resto dell’Assemblea. L’Associato che segue l’Assemblea mediante mezzo telematico può votare.
Titolo 5 – Collegio dei Revisori
Art. 20
L’Assemblea degli Associati potrà nominare un organo di controllo composto da 1 a 3 membri che dovrà controllare l’amministrazione dell’Associazione e presentare in concomitanza al rendiconto annuale una propria relazione all’Assemblea.
Rimangono in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Titolo 6 – Patrimonio e liquidazione
Art. 21
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, provenienti anche da donazioni;
- eventuali fondi costituiti con eccedenze di bilancio;
- crediti.
Le entrate sono rappresentate da:
- quote associative;
- donazioni e liberalità in genere;
- erogazioni e contributi da enti pubblici/privati di Associati o di terze persone.
Gli Associati non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione neppure in caso di scioglimento.
In caso di morte nulla spetta agli eredi.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. n. 460/97, art. 10, comma 6, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che nei casi previsti dalla legge o se la distribuzione è effettuata a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 22
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà un liquidatore indicando le modalità della liquidazione e l’ente o gli enti assegnatario della liquidazione.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In ogni caso le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono disciplinati dall’art. 21 del Cod. Civ.
Art. 23
Le controversie derivanti dal presente contratto associativo e dall’attuazione del rapporto associativo, tra gli Associati o tra questi e l’Associazione, sono deferite, per l’amichevole composizione, al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
Art. 24
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge.
Scarica lo Statuto
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